Descrizione
Chiarimenti giustificazioni assenze. Abolizione certificato medico
In relazione alla giustificazione delle assenze degli alunni si comunica che durante la pausa estiva è sopravvenuta un’innovazione legislativa attraverso la legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 - art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11).
L’art. n. 10 bis di questa legge, avente ad oggetto “Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico” ha abolito in Campania l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti adottabili, a livello nazionale o locale, per fronteggiare eventuali insorgenze di malattie infettive e diffusive.
Saranno dunque i genitori/esercenti responsabilità genitoriale degli alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria I grado a giustificare l’assenza nel Registro elettronico e a dover specificare la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, famigliari o diversi.
Il docente dovrà verificare che la giustifica pervenga entro 24 ore dall’assenza nel Registro elettronico.
Nel caso un alunno oltre i due giorni dopo l’assenza, non abbia ancora provveduto a giustificare la stessa, il docente attraverso l’area di comunicazione con i genitori sul registro elettronico dovrà contattare urgentemente la famiglia per segnalare l’inadempienza e richiedere la giustificazione nel RE. In caso di permanenza dell’irregolarità giustificativa, il docente contatterà i genitori tramite la segreteria scolastica che inviterà gli stessi a recarsi a scuola personalmente per la giustifica.
Si ricorda infine che nella la nostra scuola, come domandato dalla legge 123/2023, è stato adottato il protocollo riguardante la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, per la prevenzione dei fenomeni di “evasione ed elusione scolastica”.
Resta inteso che, nel conteggio delle differenti tipologie di assenza i docenti si atterrano alle dichiarazioni rilasciate dai genitori nel documento giustificativo, il quale è ora quanto mai importante resti come atto scritto conservato dal docente accluso al registro di classe.
Ai genitori va quanto mai ricordato che nei segmenti formativi della scuola dell’obbligo (secondaria e primaria- come da delibera n. 22 del 11/09/2024 del Collegio docenti) il presupposto fondamentale per l’ammissione alla classe successiva è la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale (DPR 122/2009), fatte salve le deroghe previste dal Collegio docenti.
Ebbene, il nostro collegio tra di esse prevede sistematicamente motivazioni di carattere sociale e medico sanitario.
Resta inteso, dunque, che per lo scorporo di queste tipologie di assenze in deroga al tetto dei¾ previsto dal DPR 122/2009, i genitori saranno chiamati comunque a produrre certificazione comprovante e quindi, in questo caso, la deroga non potrà essere applicata sulla base dell’esclusiva autodichiarazione.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Rosaria Visone